Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE ACCEDA A TUTTE LE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID – 19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

La misure non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 

Decreto -legge 10 settembre 2021, n. 122 Decreto -legge 10 settembre 2021, n. 122 Decreto -legge 10 settembre 2021, n. 122